lunedì 17 novembre 2014

PAC/calcolo pagamenti diretti

PAC 2014-2020

Pagamenti diretti. Come si calcolano

Tre casi aziendali per capire l’effetto combinato delle diverse variabili
Angelo Frascarelli, Terra e Vita
TV_14_2014_PAC
13 Novembre 2014


L'avvio della nuova Pac 2015-2020 pone molte domande, in particolare sul calcolo dei nuovi pagamenti diretti. infatti, il cambiamento è stato notevole e la comprensione dei nuovi meccanismi non è affatto facile.

La nuova Pac prevede un sistema di pagamenti diretti più mirato, più equo e più sostenibile, ma tutto ciò fa rima con un sistema decisamente più complicato. In questo articolo, descriviamo gli elementi per il calcolo del nuovo sostegno.

Cinque tipologie di pagamenti diretti

In Italia, la nuova Pac 2015-2020 prevede cinque tipologie di pagamenti diretti (fig. 1): 
- pagamento di base: 58% del massimale nazionale;
- pagamento ecologico (greening): 30%;
- pagamento per i giovani agricoltori: 1%;
- pagamento accoppiato: 11%;
- pagamento per i piccoli agricoltori.
Il regime per i piccoli agricoltori non assorbe un massimale, in quanto si tratta di un pagamento annuale forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti.

Infatti, per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono gli importi dai massimali dei rispettivi pagamenti sostituiti: pagamento di base, pagamento ecologico, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali nazionali per ogni Stato membro. Per l'Italia, il massimale nazionale per i pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di euro nel 2020 (tab. 1).

Il pagamento di base

La prima e la più importante tipologia di pagamenti è il pagamento di base che è riservato agli agricoltori: 
- attivi; 
- in possesso dei titoli all'aiuto. 
Anche il nuovo sostegno della Pac, quindi, è imperniato su titoli all'aiuto, ma non si tratta dei vecchi titoli in possesso degli agricoltori. Infatti i titoli storici scadono il 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli storici lasceranno il posto ai nuovi titoli

I titoli sono relativi solo al pagamento di base, ma sono essenziali anche per i succesivi pagamenti, poiché solo gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base possono accedere alle altre tipologie di pagamento (ad eccezione del pagamento accoppiato, che è svincolato dagli altri pagamenti). I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica che presenteranno al 15 maggio 2015. 

Il numero dei titoli sarà pari al numero di ettari indicati nella Domanda 2015 relativi alla seguente superficie ammissibile: 
- seminativi, compresi le coltivazioni in serra; colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.), compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; 
- prati permanenti e pascoli permanenti.

Il valore del pagamento di base

Il valore del pagamento di base è influenzato da tre scelte effettuate a livello nazionale: 
- la percentuale del 58% del massimale nazionale attribuito al pagamento di base; 
- la regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una regione unica nazionale
- la convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”.

Il valore medio nazionale dei titoli del pagamento di base si attesta a circa 180 €/ha, tenendo conto di tre fattori: 
- il 58% del massimale nazionale destinato al pagamento di base; 
- la decisione di adottare la regione unica nazionale; 
- una superficie ammissibile nazionale di circa 12 milioni di ettari. 

A questo pagamento si devono aggiungere gli altri pagamenti (se l'agricoltore rispetta i requisiti per accedervi): pagamento greening, pagamento per i giovani agricoltori e pagamento accoppiato. Il valore medio dei titoli del pagamento di base a circa 180 €/ha è applicabile solamente agli agricoltori che accedono alla riserva nazionale; tutti gli altri agricoltori avranno un titolo di valore diverso per effetto dellaconvergenza parziale, chiamata “modello irlandese”, che persegue l'obiettivo di avvicinare gradualmente il valore dei titoli verso la il valore medio.

Il modello “irlandese”

Il modello di convergenza “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali valori dei titoli verso livelli più omogenei senza raggiungere un valore uniforme neanche nel 2019. 
Il modello “irlandese” prevede che (art. 25, Reg. 1307/2013): 
- gli agricoltori che inizialmente ricevono meno del 90% del valore unitario nazionale (VUN) otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale (VUI) e il 90% del valore unitario nazionale nel 2019 (fig. 2).
- il valore dei titoli di ogni agricoltore non potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al loro valore unitario iniziale; 
- all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore unitario nazionale al 2019, a meno che ciò dia luogo a perdite superiori al 30% per gli agricoltori precedenti; in tal caso il valore unitario minimo sarà fissato al livello necessario al rispetto della soglia del 30%.

Il valore unitario nazionale

Il valore unitario nazionale (VUN) del pagamento di base si ottiene dalla seguente formula: 

VUN = (X / Y) x (P / R) 

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015. 
Y = massimale nazionale per il 2015
P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019
R = numero dei titoli all'aiuto assegnati dallo Stato nel 2015.

Per l'Italia significa circa 180 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli: 
- il massimale del pagamento di base al 58% (pari a 2,263 miliardi di euro); 
- il massimale nazionale per il 2015 a 3,902 miliardi di euro; 
- il massimale nazionale per il 2019 a 3,704 miliardi di euro; 
- il numero stimato dei titoli all'aiuto assegnati dallo Stato nel 2015, pari a circa 12 milioni, pari alla stima degli ettari ammissibili.

Il valore unitario iniziale

Dal 2015 al 2019, il valore dei titoli di ogni singolo agricoltore dipenderà dal loro valore unitario iniziale (VUI). 
Il valore unitario iniziale (VUI) si ottiene dalla seguente formula: 

VUI = (x / y) x [(A + C) / B)]

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015
y = importo dei pagamenti diretti erogati a livello nazionale per il 2014
A = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore per il 2014 relativi al regime di pagamento unico (titoli). 
C = pagamenti percepiti dal singolo agricoltore per il 2014 relativi all'articolo 68 tabacco, Danae racemosa e patate. 
B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015

Il rapporto (x / y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore. L'Italia ha scelto il “modello irlandese”, con un pagamento di base al 58%, per cui il rapporto (x / y) dovrebbe assumere un valore di circa 0,58. In realtà, tenendo conto della trattenuta per riserva nazionale, la riduzione del massimale tra il 2014 e il 2015 e l'aumento del massimale del 3% (ai sensi dell'art. 22, par. 2, Reg. 1307/2013), il rapporto (x / y) assume un valore di 0,572 (57%). 

Il rapporto (A / B), invece, dipende dalla situazione individuale di ogni agricoltore. È rilevante sottolineare che il valore unitario iniziale tiene conto di questi due fattori principali: 
- i pagamenti percepiti, riferiti all'anno 2014 (A)
- il numero di ettari ammissibili riferiti all'anno 2015 (B)

Il valore unitario iniziale non è il valore dei titoli nel 2015, ma è un valore di riferimento di ogni agricoltore che consente di determinare il valore dei titoli per ogni anno dal 2015 al 2020. Se il VUI è superiore al VUN dal 2015 al 2019 i pagamenti diretti diminuiranno secondo le regole del modello “irlandese”; viceversa, se il VUI è inferiore al VUN, i pagamenti diretti aumenteranno dal 2015 al 2019 secondo le regole del modello “irlandese”.

Il valore del pagamento greening

Il pagamento greening sarà calcolato dividendo l'importo, risultante dall'applicazione del 30% del massimale nazionale, per il numero di ettari ammissibili a livello nazionale o regionale.

Tenendo conto che in Italia il massimale nazionale annuo è variabile tra 3,95 miliardi di euro nel 2015 a 3,70 miliardi di euro nel 2019, il massimale del pagamento verde si attesta sui 1,15 miliardi di euro (tab. 1).  Alla luce di questi dati si può calcolare il pagamento verde in un importo tra 93 e 99 euro/ettaro (tab. 1). 

L'Italia ha scelto il “modello irlandese” e il pagamento verde a livello individuale (art. 43, par. 9, comma 3, Reg. 1307/2013); di conseguenza, il pagamento verde sarà diverso da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore dei pagamenti di base.

La percentuale da applicare al pagamento di base, infatti, sarà fissa e uguale per tutti gli agricoltori, pari a: 

pagamento greening =
pagamento di base / 0,58 x 0,30 

Pertanto, gli agricoltori che avranno un titolo del pagamento di base più elevato, anche il pagamento greening sarà più elevato.

Alcuni esempi

Per chiarire l'effetto combinato delle diverse tipologie di pagamenti diretti, della regionalizzazione e della convergenza, si propongono tre casi aziendali: 
- un agricoltore con titoli di valore elevato nel 2014 (fig. 3); 
- un agricoltore viticoltore e frutticoltore che non riceve pagamenti diretti nel 2014 (fig. 4); 
- un giovane agricoltore con titoli di valore leggermente superiore al VUN che coltiva cereali e leguminose (fig. 5).

L'obiettivo finale del modello “irlandese” è di erogare pagamenti diretti a tutti gli agricoltori attivi ed avvicinare i valori dei pagamenti diretti ad ettaro. In altre parole, di raggiungere un pagamento per ettaro più uniforme, ma l'obiettivo non sarà realizzato entro il 2019, per evitare di penalizzare eccessivamente i beneficiari storici dei pagamenti diretti.

Fonte: http://www.agricoltura24.com/pagamenti-diretti-come-si-calcolano/0,1254,54_ART_8861,00.html

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