giovedì 15 gennaio 2015

IMU AGRICOLA/aspettando il 21 gennaio-

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imu terreni agricoli, dopo la sospensione del tar c'è chi parla di bocciatura e chi ventila un'ulteriore proroga



scritto da: team
ci eravamo lasciati con la proroga del pagamento al 26 gennaio 2015 dell'imu sui terreni agricoli e ci ritroviamo adesso con la sospensione del provvedimento da parte del tar fino al prossimo 21 gennaio. quella che si sta delineando passo dopo passo sembra proprio una telenovela dal finale tutt'altro che scontato
per sapere cosa accadrà in tema di imu sui terreni agricoli bisogna attendere il prossimo mese. secondo gli esperti c'è da attendersi una definitiva bocciatura dell'impianto della tassa, soprattutto dal momento che il tar ha parlato di "assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine". ma previsioni certe è impossibile farne. sembra, tuttavia, molto plausibile il fatto che qualora l'imu sui terreni agricoli dovesse rimanere in vigore possa scattare comunque un'ulteriore proroga, probabilmente al 30 aprile 2015
sono state le delegazioni regionali di umbria, abruzzo, liguria e veneto dell'anci (associazione nazionale comuni italiani) a presentare ricorso al tribunale amministrativo del lazio, che ha accolto l'atto in via preliminare facendo scattare una sospensiva del provvedimento fino al prossimo 21 gennaio, quando si svolgerà l'udienza del tribunale
il tar del lazio, con il decreto n. 6651/2014 depositato il 22 dicembre, ha sospeso fino al 21 gennaio 2015 il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 sull'esenzione dall'imu per i terreni agricoli montani, per assoluta incertezza dei criteri applicativi, irragionevolezza dell'imposizione, effetti gravi sul pareggio di bilancio dei comuni, dissesto, pesanti conseguenze sull'erogazione dei servizi, ristrettissimi tempi per la riscossione del tributo e palese violazione delle norme a tutela del contribuente in materia di retroattività
secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014, l'esenzione imu dei terreni agricoli avviene in base all'altitudine del centro del comune:
- per i comuni con altezza del centro fino a 280 metri tutti i terreni agricoli sono soggetti all'imu secondo le modalità ordinarie (complessivi 3.911 comuni per una popolazione di 44 milioni di abitanti);
- nei comuni con altezza del centro tra 281 e 600 metri sono esenti dall'imu i terreni agricoli posseduti o anche solamente condotti da agricoltori professionali (2.568 comuni per una popolazione di 10 milioni di abitanti);
- nei comuni con altezza del centro maggiore di 600 metri vige l'esenzione generale dall'imu dei terreni agricoli (1.578 comuni per una popolazione di 3 milioni di abitanti)
il tar del lazio ha fatto sapere che questo provvedimento "determina eccezionale e grave pregiudizio" per via della "assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza"
ha poi aggiunto che "trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento"
e ancora, queste evenienze "sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti imu, di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta"
nel decidere di sospendere il decreto il tar del lazio ha inoltre tenuto conto "dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi

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